Home NewsSUPERBONUS 110%, PROROGA PER LE “VILLETTE” È STATA INTRODOTTA DAL D.L. NR. 104 DEL 10/08/2023 (C.D. DECRETO OMNIBUS).

SUPERBONUS 110%, PROROGA PER LE “VILLETTE” È STATA INTRODOTTA DAL D.L. NR. 104 DEL 10/08/2023 (C.D. DECRETO OMNIBUS).

di Promozione
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L’articolo 24 del decreto Omnibus sposta al prossimo 31 dicembre (la scadenza precedente era il 30 settembre) la data per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso/mantenimento dell’agevolazione rimane la stessa di prima: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (articolo 119, comma 8-bis del Dl n. 34/2020).

“….Per gli interventi  effettuati  su  unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione  che  alla  data  del  30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per cento dell’intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”

Il requisito necessario per poter sfruttare l’agevolazione nella misura massima consentita è che al 30 settembre 2022 siano già stati realizzati almeno il 30% dei lavori approvati. La stessa norma consente di fare rientrare nel computo di questo 30%, anche i lavori inclusi nell’intervento edilizio, senza che per questi risulti applicato il Superbonus al 110%. Per quanto riguarda la “prova” dell’effettuazione di questa “quota” di lavori, si ricorda che l’amministrazione finanziaria ha precisato (cfr. circolare nr. 33/E del 2022, risposta nr. 7):

“….. ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che, per gli interventi riconducibili al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori”.

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