AUTOTRASPORTO: Normativa, tachigrafo: nuove esenzioni per obbligo installazione e tempi di guida e riposo – Ulteriori deroghe
Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dell’Interno, con circolare del 20 giugno 2025, ha reso noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.125, del 31 maggio 2025 il Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 aprile 2025, che abroga e sostituisce il decreto del Ministro dei Trasporti del 20 giugno 2007, il quale aveva introdotto alcune delle deroghe relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo previste dall’articolo 13 del regolamento (CE) 561/2006, applicabili sul territorio Italiano.
Il Ministero dell’Interno riporta le nuove e vecchie deroghe applicabili sul territorio nazionale con riferimento alla normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto di merci, prevedendo l’esenzione dall’uso del tachigrafo per i seguenti veicoli:
- a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
- b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato d’ idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
- c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
- g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
- h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento km.
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ANAP: Revisione delle regole per la Patente di guida. Sì alla sicurezza stradale, no a discriminazioni ai danni degli anziani
Le regole per il rilascio e il rinnovo della Patente di guida sono molto difformi in Europa da Paese e Paese. Ci sono Paesi, ad esempio, in cui la patente, una volta rilasciata, è valida per tutta la vita ed altri, come l’Italia, in cui c’è l’obbligo del rinnovo a scadenze fissate, anche in funzione dell’età del conducente.
Per questo, nel 2023, la Commissione europea ha pubblicato una revisione della direttiva UE sulle patenti di guida, che ha fatto il suo iter ed è stata trasmessa successivamente al Consiglio europeo, con cui si è raggiunto un accordo nel marzo scorso.
AGE Platform Europe, la piattaforma europea a cui aderisce l’ANAP, si è battuta fin dall’inizio dell’iter affinché la direttiva non fosse discriminatoria nei confronti delle persone anziane.
Nell’accordo provvisorio raggiunto, le nuove norme introdurranno una patente di guida completamente digitale di default, dopo un breve periodo transitorio, pur se è stata accolta la richiesta che le patenti di guida cartacee continueranno a essere disponibili su richiesta nei singoli Stati membri. In particolare AGE è riuscita ad ottenere la garanzia che la digitalizzazione non ostacoli l’intero processo di ottenimento e rinnovo della patente di guida e non comporti costi aggiuntivi per i conducenti.
Riguardo al limite di età, poiché i paesi dell’UE avranno la possibilità di ridurre la validità della patente di guida per i conducenti di età pari o superiore a 65 anni, AGE, pur supportando la necessità che sia accertata per tutti l’idoneità fisica per guidare, non ha concordato su un limite di età discriminatorio e arbitrario, non supportato da prove.
L’accordo provvisorio dovrà ora essere approvato dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio e dal Parlamento europeo prima dell’adozione formale da parte di entrambe le Istituzioni.
Il Governo sta ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, introducendo controlli più mirati, capaci di fotografare le reali condizioni psicofisiche del conducente anziano.
Oggi la normativa italiana stabilisce un sistema progressivo di scadenze:
fino a 50 anni compiuti: rinnovo ogni 10 anni
da 51 a 70 anni: rinnovo ogni 5 anni
da 71 a 80 anni: rinnovo ogni 3 anni
dagli 81 anni in su: rinnovo ogni 2 anni
Il rinnovo avviene attraverso una visita medica che valuta vista, udito e idoneità psicofisica generale. Tuttavia, non sono previsti test cognitivi approfonditi né prove pratiche di guida.
In altri Paesi europei gli automobilisti anziani devono già sottoporsi a test cognitivi e, in alcune circostanze, a esami pratici su strada, al fine di valutare più realisticamente le capacità residue.
Le ipotesi riportate dai media su cui si sta ragionando in Italia potrebbero prevedere:
Test più articolati su riflessi, capacità cognitive e percezione spaziale.
Restrizioni mirate sul tipo di guida consentita (come il divieto di guidare di notte o in autostrada).
Esame teorico e pratico di rinnovo per gli over 80.
Maggior coinvolgimento delle commissioni mediche locali, con valutazioni personalizzate nei casi più delicati.
Si auspica che un cambiamento delle regole per il rinnovo della patente di guida improntato sulla sicurezza si basi sulle condizioni reali dei conducenti, di tutti i conducenti, indipendentemente dall’età e al di fuori di ogni pregiudizio.
Autotrasporto: ripartizione delle risorse dedicate al settore dell’autotrasporto triennio 2025/2027
Confartigianato Trasporti rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025 è stato pubblicato il Decreto MIT 30 maggio 2025 recante disposizioni per il riparto della somma annua pari ad euro 228.000.000, destinata ad interventi a favore del settore dell’autotrasporto, per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027.
Nel particolare, i fondi sono stati ripartiti come di seguito precisato con riferimento alla normativa di riferimento:
Art. 1, c. 106, Legge 2005/266. Stanziamento deduzione forfetaria di spese non documentate: 70.000.000,00 di euro.
Art. 45, c. 1, Legge 1999/488 Fondi destinati al Comitato Centrale dell’albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza alla circolazione, anche in riferimento all’utilizzo di euro 140 milioni di euro.
DPR 2007/227 infrastrutture (rimborso pedaggi) Incentivazione di ulteriori interventi a favore della formazione professionale 5 milioni di euro Investimenti.
Legge 2014/190 per lo sviluppo dell’ intermodalità e della logistica, riduzione delle emissioni, iniziative dirette a realizzare ristrutturazione processi imprenditoriale di e ammodernamento del parco veicolare 13 milioni di euro di investimento.
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IMPIANTI: Qualificazione tecnici antincendio: prorogata al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore prevista dal Decreto Controlli
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, è stata prorogata al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, previste dal cosiddetto “Decreto Controlli” (DM 1° settembre 2021).
Il rinvio si è reso necessario per le seguenti motivazioni:
la difficoltà di predisporre sedi d’esame adeguatamente distribuite sul territorio nazionale;
la necessità di completare lo sviluppo della piattaforma informatica dedicata alla gestione della qualificazione, che presenta ancora numerose criticità e malfunzionamenti.
La nuova scadenza del 25 settembre 2026 offre, quindi, agli imprenditori dei settori impianti e serramenti ulteriori 12 mesi per prepararsi al futuro regime di qualificazione obbligatoria delle persone che effettuano manutenzione sui presidii antincendio.
Confartigianato proseguirà nei prossimi mesi l’attività di presidio dell’Osservatorio sul decreto, istituito presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
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